Ordinanza — n. 10197/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAo la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GIANNANDREA FRANCESCO nato a MOLA DI BARI il 12/09/1995 GRASSO HERMES nato a CONVERSANO il 30/01/1994 avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 10197/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che Francesco Giannandrea e Hernnes Grasso ricorrono, con un unico atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto in abitazione; considerato che l'unico motivo di ricorso, che assume l'apparenza della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, è generico e manifestamente infondato, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.
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o la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GIANNANDREA FRANCESCO nato a MOLA DI BARI il 12/09/1995 GRASSO HERMES nato a CONVERSANO il 30/01/1994 avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Francesco Giannandrea e Hernnes Grasso ricorrono, con un unico atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto in abitazione; considerato che l'unico motivo di ricorso, che assume l'apparenza della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, è generico e manifestamente infondato, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 — 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 — 01) — rimarcando che gli imputati hanno riportato numerosi precedenti penali anche specifici e sottolineando la riprovevolezza della specifica condotta (sostanziatasi nel furto di un bene in dotazione a una struttura di assistenza per persone bisognose) — e tale apprezzamento non può essere utilmente censurato in questa sede per il tramite di assunti patentemente generici; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de