Cassation court dismisses appeal against fine for public nuisance, ruling penalty within statutory limits and reasoning sound.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giacomo Messina's appeal against a fine for public nuisance inadmissible. Messina argued the penalty exceeded statutory limits and lacked proper reasoning, but the court found the fine within the authorized range and the sentencing rationale sufficient. Consequently, the appeal was rejected, and Messina was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal challenging a fine for public nuisance is inadmissible if the penalty falls within the statutory range and the court's reasoning regarding the offender's intent is logical and not based on generic assertions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESSINA GIACOMO nato a VILLA SAN GIOVANNI il 04/01/1960 avverso la sentenza del 20/06/2024 del GIUDICE DI PACE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Giacomo Messina ricorre avverso la sentenza del Giudice di pace di Reggio Calabria che ne ha dichiarato la responsabilità per il reato di cui all'art. 581 cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale lamenta la violazione della legge penale in quanto la pena edittale sarebbe stata determinata in misura superiore al massimo edittale, è manifestamente infondato in quanto il primo Giudice ha irrogato la pena di euro 600 di multa, entro lo spazio edittale posto dall'art. 52, comma 2, lett.
a) d. Igs. 274/2000 (compreso tra euro 258 ad euro 2.582); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la mancanza di motivazione posta alla base della determinazione del trattamento sanzionatorio, è generico e manifestamente infondato, in quanto il Giudice di merito ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02;
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) - evidenziando l'intensità del dolo dell'imputato - e tale apprezzamento non può essere utilmente censurato in questa sede per il tramite di assunti patentemente generici e assertivi; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000;
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso