Italian Supreme Court dismisses appeal against aggravated theft conviction for lack of complaint and generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated theft. The appellant argued for a declaration of inadmissibility due to missing complaints and requested generic mitigating circumstances, but the court found the victim's complaint present and the discretionary assessment of mitigating factors properly exercised. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 85 d. Igs. n. 150/2022; Art. 133 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the prosecution complaint exists and the lower court's discretionary evaluation of statutory mitigating circumstances is not arbitrary or unsupported by facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINA LORENZO nato a CATANIA il 16/11/1987 avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Lorenzo Spina ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto pluriaggravato; considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale si denuncia la violazione della legge penale in ordine alla mancata declaratoria di improcedibilità per mancanza di querela - è manifestamente infondato dato che è presente in atti la querela sporta dalla persona offesa Acoset S.p.A., a mezzo del difensore, nel termine di cui all'art. 85 d. Igs. n. 150 del 2022 sporta tempestivamente entro il termine previsto; il che esime dal dilungarsi per rimarcare che nella specie vi è stata costituzione di parte civile della stessa società, non revocata (Sez. 1, n. 26575 del 14/05/2024, Barbaro, Rv. 286741 - 01); considerato che il secondo motivo - con cui si adduce la violazione della legge penale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato e versato in fatto, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), negando la sussistenza di elementi meritevoli di favorevole apprezzamento e richiamando in ogni caso i suoi precedenti penali; e tale apprezzamento non può essere utilmente censurato in questa sede per il tramite della prospettazione, per vero generica, di elementi da apprezzare a tal fine; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così