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Ordinanza — n. 10193/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for theft as argument on minor damage is inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10193/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Angelo Alfio Maugeri inadmissible due to a lack of specific grounds regarding the minor damage circumstance. The appellant argued the lower court failed to recognize this mitigating factor, but the court noted the appellate judgment already logically explained why the damage was not considered minor based on the high value of the stolen item and resulting harm. Consequently, the court ruled the appeal manifestly unfounded and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 62, n. 4 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal claiming the lower court failed to apply the minor damage circumstance is inadmissible if the judgment already provides a logical and specific explanation for excluding it based on the overall prejudice caused.

Parole chiave

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inadmissible appeal minor damage circumstance theft conviction lack of specificity court costs and fine ammende per infrazione procedurale motivi di cassazione pena pecuniaria non riscuotibile

Disposizioni normative citate

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Art. 62, n. 4 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
275485 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
art. 616 cod. proc. pen
275485 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 4028 del 19/12/2018, Biscotti, Rv. 275485 - 01
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAUGERI ANGELO ALFIO nato a CATANIA il 02/01/1994 avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; r

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Angelo Alfio Maugeri ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624, 625, comma 1, n. 2 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso — con il quale si denuncia l'illogicità della motivazione posta alla base del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62, n. 4 cod. pen. — è manifestamente infondato e privo di specificità in quanto non si confronta con il provvedimento impugnato che ha dato conto degli elementi alla luce dei quali ha ritenuto non applicabile l'attenuante in esame, indicando in maniera congrua e logica gli elementi sulla scorta dei quali ha escluso la tenuità del danno (alla luce non solo del valore cospicuo dell'oggetto materiale del reato ma dei danni cagionati alle res della persona offesa per apprenderlo: cfr. p.

4) e rendendo una motivazione congrua e conforme alla giurisprudenza di legittimità secondo cui «la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità ha carattere oggettivo ed ai fini della sua applicazione occorre considerare non solo il valore in sé della cosa sottratta, ma anche quello complessivo del pregiudizio arrecato con l'azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res, quando essi siano direttamente ricollegabili al reato» (Sez. 5, n. 4028 del 19/12/2018, Biscotti, Rv. 275485 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso