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Ordinanza — n. 10190/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and fact-based, ordering costs and fine.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10190/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Gianluca Maceroni inadmissible for being generic and lacking legal merit. The appellant argued that the lower court's conviction for attempted theft violated criminal law and misinterpreted evidence, but the court found these claims merely asserted without proper legal analysis. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the fine fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals that merely restate factual assertions without legal reasoning or specific legal grounds are inadmissible as they fail to meet the requirements for a valid cassation appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds factual reiteration procedural costs fine fund payment attempted theft lack of legal reasoning ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACERONI GIANLUCA nato a AVEZZANO il 14/06/1969 avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Gianluca Maceroni ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 56, 624-bis cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso - con cui si lamentano la violazione della legge penale e la carenza della motivazione posta alla base dell'affermazione di responsabilità per il delitto tentato in imputazione - e il secondo motivo - con cui si adducono la violazione di legge penale e il vizio di motivazione in ragione del travisamento della prova (in particolare, delle dichiarazioni rese dai testi) - che possono essere trattati congiuntamente, lungi dal muovere compiute censure di legittimità, sono generici e versati in fatto, in quanto hanno prospettato un diverso apprezzamento del compendio probatorio per il tramite di enunciati assertivi; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il