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Ordinanza — n. 10183/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10183/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10183/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FORTE CARMELA PAOLA nato a SIRACUSA il 29/06/1984 BAZZANO PAOLO nato a SIRACUSA il 06/11/1990 avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 10183/2025 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FORTE CARMELA PAOLA nato a SIRACUSA il 29/06/1984 BAZZANO PAOLO nato a SIRACUSA il 06/11/1990 avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali addebito di tasse indigenza processuale non provata prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
254584 — 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FORTE CARMELA PAOLA nato a SIRACUSA il 29/06/1984 BAZZANO PAOLO nato a SIRACUSA il 06/11/1990 avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Carmela Paola Forte e Paolo Bazzano ricorrono, con un unico atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che, in riforma della prima decisione, ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 n.2. cod.pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunciano il vizio di motivazione e la violazione della legge penale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena, è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 — 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso