Ordinanza — n. 10182/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AMATO SILVANO nato a REGGIO CALABRIA il 18/10/1991 LUCCHETTA FRANCESCO PAOLO nato a COSENZA il 12/05/1982 avverso la sentenza del 18/07/2024 del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAétrtraVvi-so-affe-pert-i-;-___ udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; ▪
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 10182/2025 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AMATO SILVANO nato a REGGIO CALABRIA il 18/10/1991 LUCCHETTA FRANCESCO PAOLO nato a COSENZA il 12/05/1982 avverso la sentenza del 18/07/2024 del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAétrtraVvi-so-affe-pert-i-;-___ udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; ▪
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AMATO SILVANO nato a REGGIO CALABRIA il 18/10/1991 LUCCHETTA FRANCESCO PAOLO nato a COSENZA il 12/05/1982 avverso la sentenza del 18/07/2024 del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAétrtraVvi-so-affe-pert-i-;-___ udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; ▪
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Francesco Paolo Lucchetta e Silvano Amato ricorrono, con un unico atto, avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Reggio Calabria ha applicato loro la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per i reati rispettivamente ascritti agli imputati considerato che: - contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è previsto «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.); - l'impugnazione ha prospettato, dunque, censure non deducibili afferenti alla omessa motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e all'esclusione della contestata recidiva; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata «con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.» l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i