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Ordinanza — n. 10182/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10182/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10182/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AMATO SILVANO nato a REGGIO CALABRIA il 18/10/1991 LUCCHETTA FRANCESCO PAOLO nato a COSENZA il 12/05/1982 avverso la sentenza del 18/07/2024 del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAétrtraVvi-so-affe-pert-i-;-___ udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; ▪

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 10182/2025 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AMATO SILVANO nato a REGGIO CALABRIA il 18/10/1991 LUCCHETTA FRANCESCO PAOLO nato a COSENZA il 12/05/1982 avverso la sentenza del 18/07/2024 del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAétrtraVvi-so-affe-pert-i-;-___ udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; ▪

Parole chiave

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spese di difesa risposta alla petizione condono delle spese procedurali ripetibili dell'avvocato indennizzo del difensore d'ufficio ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Rilevato che Francesco Paolo Lucchetta e Silvano Amato ricorrono, con un unico atto, avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Reggio Calabria ha applicato loro la pena ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
pen.» l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: AMATO SILVANO nato a REGGIO CALABRIA il 18/10/1991 LUCCHETTA FRANCESCO PAOLO nato a COSENZA il 12/05/1982 avverso la sentenza del 18/07/2024 del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAétrtraVvi-so-affe-pert-i-;-___ udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; ▪

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Francesco Paolo Lucchetta e Silvano Amato ricorrono, con un unico atto, avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Reggio Calabria ha applicato loro la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per i reati rispettivamente ascritti agli imputati considerato che: - contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, il ricorso per cassazione è previsto «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.); - l'impugnazione ha prospettato, dunque, censure non deducibili afferenti alla omessa motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e all'esclusione della contestata recidiva; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata «con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.» l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i