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Ordinanza — n. 10181/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for being personally filed by the accused instead of a qualified lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10181/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was personally filed by the accused, Salvatore Cabras, rather than by a qualified defense attorney. The court noted that under recent legislative amendments, criminal appeals must be signed by lawyers registered in the special register to be valid. Consequently, the appeal was rejected de plano, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 571, 613 cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation must be signed by a qualified defense attorney and cannot be personally filed by the accused, rendering such personal filings inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal filing by accused qualified defense attorney requirement special register registration de plano inadmissibility declaration difetto di sottoscrizione prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
281475 - 01) ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art.616 cod.
Art. 571, cod. proc. pen.
Art. 613, cod. proc. pen.
Law 23 June 2017, n. 103
art. 444 cod. proc. pen
Rilevato che Salvatore Cabras propone personalmente ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Torino gli ha applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello
Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CABRAS SALVATORE (CUI 01HA1XR) nato a SELEGAS il 14/05/1972 avverso la sentenza del 10/07/2024 del TRIBUNALE di TORINOdato avvkm alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Salvatore Cabras propone personalmente ricorso avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Torino gli ha applicato la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen.; rilevato che il ricorso è inammissibile per la dirimente considerazione che esso è stato proposto personalmente dall'imputato (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 - 01: «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento [...] non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione»), «essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto innpugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso» (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 - 01) ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art.616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Cos