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Ordinanza — n. 10179/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10179/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10179/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERGA VINCENZO nato a CATANIA il 17/02/1986 avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAclate-awise-alle—parti_;— udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; Rilevato che Vincenzo Verga ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che, a seguito di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato in mitius la pena e ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. (capo A) 110, 648 cod. pen. (capo B) e 110, 707 cod. pen. (capo C); considerato che il ricorso ha dedotto la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. anche alla luce di quanto dedotto con i motivi di gravame e che, in tema di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati e, per l'appunto, alla mancata valutazione delle condizioni di cui all'art. 129 cit. (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 - dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01;

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 10179/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato in mitius la pena e ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. (capo A) 110, 648 cod. pen. (capo B) e 110, 707 cod. pen. (capo C); considerato che il ricorso ha dedotto la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. anche alla luce di quanto dedotto con i motivi di gravame e che, in tema di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati e, per l'appunto, alla mancata valutazione delle condizioni di cui all'art. 129 cit. (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 - dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01;

Parole chiave

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motivi di cassazione spese di difesa prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria motivazione inadeguata delle censure costituzionali sanzioni pecuniarie ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Rilevato che Vincenzo Verga ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che, a seguito di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato in mitius la pena e ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt.
art. 129 cod. proc. pen
(capo C); considerato che il ricorso ha dedotto la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
pen.» l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERGA VINCENZO nato a CATANIA il 17/02/1986 avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAclate-awise-alle—parti_;— udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Vincenzo Verga ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che, a seguito di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato in mitius la pena e ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. (capo A) 110, 648 cod. pen. (capo B) e 110, 707 cod. pen. (capo C); considerato che il ricorso ha dedotto la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. anche alla luce di quanto dedotto con i motivi di gravame e che, in tema di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati e, per l'appunto, alla mancata valutazione delle condizioni di cui all'art. 129 cit. (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 - dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01;

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata «con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.» l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidenza dell'inammissibilità (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il