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Ordinanza — n. 10173/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to procedural violations and gross falsity claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10173/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Ghita Curta inadmissible, confirming his conviction for offenses under Articles 477 and 482 of the Penal Code. The appellant argued for procedural violations and gross falsity, claiming the original document was never acquired and the vehicle registration was structurally deceptive. The court rejected these claims, ruling that abbreviated trial procedures suffice for police-verified evidence and that the lower court's reasoning regarding the document's falsity was logical and unassailable.

Regesto Legislator

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Art. 477, 482 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, specifically when the procedural forms of the abbreviated trial were correctly followed and the alleged gross falsity is not supported by evidence contradicting the police verification.

Parole chiave

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inadmissible appeal abbreviated criminal trial gross falsity claim procedural violation Cassa delle ammende ammende per infrazione procedurale risarcimento per errore giudiziario motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 477 cod. pen.
Art. 482 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 46273 del 15/11/2011, Battaglia
Sez. 2, n. 46273 del 15/11/2011, Battaglia, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURTA GHITA nato il 02/02/1989 avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Ghita Curta ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 477, 482 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si lamentano la violazione della legge processuale penale e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata acquisizione del documento originale (essendosi ritenuto sufficiente l'accertamento tecnico eseguito dai Carabinieri) e si deduce la sussistenza di un falso grossolano — è manifestamente infondato in quanto: si è proceduto nelle forme del rito abbreviato, dunque la prova della falsità dell'atto (oggetto materiale del reato) è stata ritualmente tratta dagli accertamenti compiuti alle Forze di polizia nel corso delle indagini e, ai fini della condanna non è indispensabile che l'atto falso sia acquisito al fascicolo (cfr.

Sez. 2, n. 46273 del 15/11/2011, Battaglia, Rv. 251548 - 01); inoltre, l'impugnazione è del tutto assertiva nella parte in cui prospetta la grossolanità del falso (affermando che la carta di circolazione mostrata fosse strutturalmente inidonea a trarre in inganno gli operanti), in quanto anche sul punto, la Corte ha esposto, con motivazione congrua e logica non compiutamente censurata, che la falsità è stata rilevata alla luce del contrasto dell'atto con quanto emerso dalla verifica eseguita dalla Polizia; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis