Italian court dismisses criminal appeal for generic merit review, ruling it inadmissible under procedural law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for aggravated theft but offered only generic arguments regarding insufficient evidence rather than specific legal violations. The court rejected the appeal because the arguments constituted an improper attempt to re-evaluate the facts of the case, which is prohibited at the appellate stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. pen.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if it merely proposes an alternative assessment of the merits without raising specific legal complaints or pointing to actual violations of law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC CRISTIAN nato a ROMA il 16/06/2004 avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Cristian Ahmetovic ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il delitto furto aggravato; considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denuncia la violazione della legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato per insufficienza degli elementi probatori posto alla base dell'affermazione di responsabilità -, lungi dal muovere effettive censure di legittimità alla sentenza di secondo grado, prospetta con asserti del tutto generici un alternativo apprezzamento di merito (cfr.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/