Italian Supreme Court dismisses appeal as manifestly unfounded due to lack of specific legal censure against lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal by Nina Junuzovic inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged a conviction for theft and burglary, arguing for a mitigating circumstance and conditional suspension of sentence, but failed to provide specific legal censure against the lower court's reasoning. The court ruled that the appeal was manifestly unfounded because it merely asserted the value of stolen goods without addressing the specific legal grounds used by the appellate court to deny the requested benefits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded and lacks the necessary specificity, failing to move pointed censure against the reasoning of the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JUNUZOVIC NINA nato il 08/10/1997 avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; /
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Nina iunuzovic ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 110, 624-bis, 625, comma 1, n. 2 cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si adducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen. e alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena - è manifestamente infondato e difetta della necessaria specificità poiché non muove puntuali censure a quanto esposto al riguardo dalla Corte territoriale (che, in relazione all'attenuante del danno di speciale tenuità, ha reso una motivazione congrua ed esente da vizi logici, valorizzando pure il danno cagionato con l'effrazione) ma adduce in maniera assertiva che nella specie il bene sottratto avrebbe valore irrisorio, così non confrontandosi con l'iter posto a sostegno della decisione (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); inoltre, la Corte distrettuale ha dato correttamente conto degli elementi su cui ha fondato il diniego della sospensione condizionale, richiamando i tre precedenti penali (anche specifici) ostativi; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso