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Ordinanza — n. 10166/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10166/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10166/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHEF YASSINE nato il 03/06/1986 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; Rilevato che Yassine Chef ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 612, comma 2, cod. pen. (capo a.) e 56, 614 cod. pen. (capo b.); considerato che il primo motivo di ricorso - con cui si lamentano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui al capo b. lungi dal muovere effettive censure di legittimità alla sentenza di secondo grado, prospetta con assetti del tutto generici un alternativo apprezzamento di merito (cfr.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 10166/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso - con cui si denuncia il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato e generico, in quanto si limita a reiterare le allegazioni disattese dalla Corte di merito che ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione ammende per infrazione procedurale impugnazione di decisioni amministrative censure procedurali risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHEF YASSINE nato il 03/06/1986 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Yassine Chef ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 612, comma 2, cod. pen. (capo a.) e 56, 614 cod. pen. (capo b.); considerato che il primo motivo di ricorso - con cui si lamentano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui al capo b. lungi dal muovere effettive censure di legittimità alla sentenza di secondo grado, prospetta con assetti del tutto generici un alternativo apprezzamento di merito (cfr.

Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); considerato che il secondo motivo di ricorso - con cui si denuncia il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato e generico, in quanto si limita a reiterare le allegazioni disattese dalla Corte di merito che ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.

Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), evidenziando come nella specie non potesse apprezzarsi favorevolmente il dedotto stato di ebbrezza dell'imputato; e tale iter non può essere ritualmente censurato mediante la prospettazione di elementi di fatto, ad avviso della difesa, meritevoli di vaglio; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci