Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded arguments regarding sentencing discretion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Anna Rita Ottonello inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for multiple crimes committed under a single criminal design, arguing violations of penal law and flaws in the sentencing rationale. The court rejected these claims as manifestly unfounded because the lower court logically accounted for the elements of recidivism and the short time interval between offenses, which are relevant under Article 133 of the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 133 c.p.: An appeal challenging a sentence for multiple crimes committed under a single criminal design is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, as the lower court's assessment of recidivism and the temporal proximity of offenses constitutes a valid exercise of discretionary sentencing power.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OTTONELLO ANNA RITA nato a MILANO il 25/08/1979 avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Anna Rita Ottonello ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ne ha confermato la condanna per più reati di cui all'art. 455 cod. pen., commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, e le ha irrogato la pena quale aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen. di quella già irrogata con una precedente condanna; considerato che l'unico motivo di impugnazione - con cui si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio - è manifestamente infondato, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), evidenziando la reiterazione degli illeciti a brevissima distanza di tempo; e tale iter non può essere ritualmente censurato in questa sede, per il tramite, degli assunti generici contenuti nel ricorso; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso