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Ordinanza — n. 10157/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal regarding non-enforceability declaration for a fugitive's next of kin lacking valid counsel appointment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10157/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the request for a non-enforceability declaration. The appellant, a next of kin, sought relief through a newly appointed defender for her fugitive cohabitant, arguing violations of procedural articles. The Court ruled that the statutory power to appoint a defender applies only to persons 'in vinculis' and cannot be analogically extended to fugitives, rendering the request legally unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 96, comma 3, cod. proc. pen.; The power of next of kin to appoint a defender applies exclusively to persons 'in vinculis' and cannot be extended by analogy to fugitives.

Parole chiave

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non-enforceability declaration fugitive status next of kin rights defender appointment procedural admissibility analogy prohibition criminal procedure code cancellazione dall'albo avvocati

Disposizioni normative citate

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Art. 96, comma 3, cod. proc. pen.
pen.; CONSIDERATO che la facoltà dei prossimi congiunti di nominare, ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod.
Art. 159, cod. proc. pen.
art. 670 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 16140 del 22/12/2022
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IONITA TANTA natot il 06/06/1976 avverso l'ordinanza del 01/07/2024 del TRIBUNALE di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; LETTA l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Salerno ha dichiarato inammissibile, per carenza di legittimazione (difetto di valida nomina di difensore), l'istanza avanzata dal difensore di fiducia nominato da Tanta IONITA, convivente more uxorio di Tiberiu GUARDIAN, allo stato latitante, per ottenere, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., la declaratoria di non esecutività della sentenza n. 5161/22 emessa, nei confronti del GUARDIAN, dal suddetto Tribunale in data 14 novembre 2022;

VISTO il ricorso proposto da Tanta IONITA, per mezzo del difensore avv. Antonio BOFFA, con il quale si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 96 e 159 cod. proc. pen.; CONSIDERATO che la facoltà dei prossimi congiunti di nominare, ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. pen., un difensore nell'interesse dell'indagato riguarda esclusivamente le persone "in vinculis" e non i latitanti, essendo la citata norma di carattere eccezionale, in quanto rigorosamente legata alla difficoltà di provvedere personalmente alla designazione di un difensore da parte della persona sottoposta alla condizione di limitazione della libertà personale, ed essendo, come tale, non suscettibile di interpretazione analogica (tra le più recenti, Sez. 3, n. 16140 del 22/12/2022, dep. 2023, Bahbah, Rv. 284365 - 01); che il giudice dell'esecuzione ha fatto conforme applicazione dell'enunciato principio al caso di specie, essendo il GUARDIAN latitante;

RITENUTO pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato in diritto;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2024 Il