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Ordinanza — n. 10154/2025 — snpen Generato dall'IA

Extraordinary appeal against Cassation dismissal declared inadmissible as it raised only merits issues, not factual errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10154/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the extraordinary appeals by Savio and Ladurner inadmissible, ordering them to pay costs. The applicants challenged a prior dismissal based on the argument that the contested apartment could not be subject to judicial measures. The Court ruled that the appeal exclusively raised substantive merit issues rather than factual errors, which fall outside the scope of Article 625-bis of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 625-bis c.p.p.; The extraordinary appeal against a Cassation decision is limited to correcting factual errors arising from a perceptual mistake, excluding any re-evaluation of the logical argumentation or substantive judgment.

Parole chiave

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extraordinary appeal factual error judgment error Article 625-bis merits issues Cassation dismissal inadmissible appeal aggiudicazione all'incanto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 625-bis cod. proc. pen.
OSSERVATO che l'errore di fatto, che, ai sensi dell'art. 625-bis cod.
art. 625-bis cod. proc. pen
OSSERVATO che l'errore di fatto, che, ai sensi dell'art. 625-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
art. 388 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 25239 del 13/07/2020, Furnari
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SAVIO PAOLO nato a MERANO il 26/11/1941 LADURNER NOTBURGA nato a MERANO il 08/01/1944 avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; PREMESSO che il difensore e procuratore speciale di Paolo SAVIO e Notburga LADURNER ha proposto ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. in relazione alla sentenza n. 4559/2024 (udienza del 24 ottobre 2023), con la quale la Quinta Sezione penale di questa Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dagli imputati avverso la sentenza emessa in data 13 aprile 2023 la Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano; che la suddetta Corte territoriale aveva assolto la LADURNER e il SAVIO dal reato di concorso in violenza privata commesso in data 12 gennaio 2018, ritenuta la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., dichiarando altresì improcedibili per mancanza di querela altri episodi di violenza privata egualmente loro ascritti in concorso (quelli datati 27 aprile 2018 ed in data prossima; quelli del 28 e del 30 aprile 2018); che gli imputati erano già stati assolti in primo grado da altre tre contestazioni di reato in concorso (turbativa d'asta, violazione di domicilio ed inosservanza di un provvedimento del giudice ai sensi dell'art. 388 cod. pen.), tutte collegate ad una vicenda di fallimento di una società di cui SAVIO era stato socio illimitatamente responsabile, in relazione alla quale entrambi avevano cercato di impedire la vendita all'asta giudiziaria, da parte del curatore fallimentare, dell'immobile in cui abitavano e di cui avevano costantemente rivendicato la proprietà in capo a Notburga LADURNER, anche azionando cause civili ed in sede di giustizia amministrativa, per vederla riconosciuta in contrapposizione all'accertamento della stessa in favore del fallimento; che la contestazione residua, in relazione alla quale è intervenuta sentenza ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., ha ad oggetto la condotta volta ad impedire al curatore fallimentare di accedere all'immobile facente parte dell'attivo fallimentare e di rientrarne in possesso, consistita nel cambiare la serratura della porta del garage dell'abitazione contesa e nell'inserire della colla nella serratura della porta principale il 12 gennaio 2018 (con riguardo a tale unico episodio la Corte territoriale aveva rilevato la presenza della necessaria, valida querela, depositata dal curatore fallimentare in data 26 marzo 2018);

OSSERVATO che l'errore di fatto, che, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., costituisce motivo di ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consiste «in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inemendabili - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli rrori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali»; che «qualora [...] la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una rappresentazione percettiva errata e la decisione censurata abbia contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.»; che difatti, «il perimetro della cognizione affidata al giudice di legittimità con il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. esclude, dunque, dal suo ambito ogni attività di rivalutazione del percorso logico argomentativo fatto proprio dalla Corte di legittimità ed ogni processo valutativo, essendo limitato esclusivamente alla correzione di patologie della decisione riconducibili, con immediatezza, alla erronea percezione di un elemento rilevante per l'accertamento di responsabilità» (così, per tutte, Sez. 5, n. 25239 del 13/07/2020, Furnari, Rv. 279466 - 01);

CONSIDERATO che il ricorso in esame e la memoria successivamente trasmessa deducono esclusivamente profili di merito, incentrati sull'assunto per cui l'abitazione della NORBURGER non avrebbe potuto essere oggetto di provvedimenti giudiziari; RITENUTO pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2