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Ordinanza — n. 10153/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10153/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10153/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARLETTA LILLO nato a PATRICA il 30/04/1962 avverso l'ordinanza del 05/07/2024 del TRIBUNALE di FROSINONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; LETTA l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata da Lillo BARLETTA al fine di ottenere - per come meglio chiarito nell'udienza di discussione - la declaratoria di nullità del titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., derivante da nullità endoprocessuali afferenti alla notifica degli atti introduttivi del giudizio con riferimento "a tutte le sentenze indicate nel cumulo emesso in data 22 febbraio 2024";

Regesto Legislator

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art. 670 cod. proc. pen, art. 629-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 10153/2025 — snpen · Corte di Cassazione: RILEVATO che, a ragione della decisione, il giudice a quo ha richiamato i principi enunciati da Sez. U, Lovric; CONSIDERATO che, secondo la decisione correttamente richiamata dal Tribunale di Frosinone, le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse (Sez.

Parole chiave

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adempimento dell'obbligazione contratto di fornitura di un'opera invio di una cosa non ordinata contratto di spedizione contratto di vendita con consegne successive recesso dal contratto

Disposizioni normative citate

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art. 670 cod. proc. pen
art. 629-bis cod. proc. pen
pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARLETTA LILLO nato a PATRICA il 30/04/1962 avverso l'ordinanza del 05/07/2024 del TRIBUNALE di FROSINONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; LETTA l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata da Lillo BARLETTA al fine di ottenere - per come meglio chiarito nell'udienza di discussione - la declaratoria di nullità del titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., derivante da nullità endoprocessuali afferenti alla notifica degli atti introduttivi del giudizio con riferimento "a tutte le sentenze indicate nel cumulo emesso in data 22 febbraio 2024";

RILEVATO che, a ragione della decisione, il giudice a quo ha richiamato i principi enunciati da Sez. U, Lovric; CONSIDERATO che, secondo la decisione correttamente richiamata dal Tribunale di Frosinone, le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse (Sez.

U, n. 15498 del 26/11/202, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01); che, secondo la stessa decisione, la richiesta di incidente di esecuzione non può essere riqualificata, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato, attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi (Sez. U, n. 15498 del 2021, cit., Rv. 280931 - 02); RITENUTO pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato in diritto;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2024 Il Consigliere este