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Ordinanza — n. 10152/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic nature and lack of specific legal violation argument regarding criminal identity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10152/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the single ground of law raised was too generic and merely confutative. The lower court had rejected the request to continue execution based on a lack of evidence linking two thefts to a common criminal design, citing differences in execution methods and the defendant's stated motive. Consequently, the Court found the appeal insufficient to warrant further examination and ordered the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation must be specific and demonstrate a concrete violation of law; generic or merely confutative grounds render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal identity continuation of execution inadmissible appeal generic violation confutative argument motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
art. 671 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRONCON STEFANO nato a PADOVA il 17/01/1980 avverso l'ordinanza del 04/07/2024 del TRIBUNALE di PADOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; Vista l'ordinanza in epigrafe, che ha rigettato l'istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva, proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da Stefano TRONCON, per la ritenuta carenza di elementi indicativi della sussistenza dell'invocata identità del disegno criminoso tra i reati di furto in abitazione giudicati con le due sentenze elencate e commessi in data 1° settembre 2016 e 12 novembre 2016; considerato, in particolare: che il giudice adito, nonostante l'omogeneità e la vicinanza spazio-temporale fra i reati, ha correttamente valorizzato, quali dirimenti indicatori ostativi all'accoglimento dell'istanza, da un lato, le marcate diversità riscontrate nelle modalità attuative dei reati - il secondo, a differenza del primo, venne consumato con modalità del tutto estemporanee, previa sottrazione di un mazzo di chiavi occasionalmente lasciate inserite dai proprietari nella porta d'ingresso dell'appartamento - dall'altro, le dichiarazioni rese dallo stesso, il quale, in sede di cognizione, riferì che il furto del 12 novembre 2016 era avvenuto "per ragioni di ricerca dell'alcool"; ritenuto che il proposto ricorso per cassazione, con cui si denuncia, in un unico motivo, violazione di legge, si presenta come generico e meramente confutativo, dal che discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizioni;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos