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Ordinanza — n. 10151/2025 — snpen Generato dall'IA

Personal appeal to Cassation dismissed as inadmissible due to mandatory defense counsel requirement since 2017.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10151/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the personal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs and a fine. The appellant, Faris Hammami, filed a personal appeal against a lower court order rejecting a request for continued disciplinary proceedings. The court ruled that since August 3, 2017, personal appeals must be signed by a registered defense counsel to avoid inadmissibility. Consequently, the court dismissed the appeal and imposed sanctions for the failure to comply with this mandatory procedural requirement.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: Personal appeals to the Court of Cassation filed by a party without a registered defense counsel are inadmissible as the law mandates representation by a specialist lawyer to ensure procedural regularity.

Parole chiave

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personal appeal inadmissibility mandatory defense counsel Cassation procedural rules legal representation requirement procedural sanction fine esecuzione della pena formazione di una pena complessiva commutazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
272010); RITENUTO pertanto, che il ricorso, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla citata legge n.
Art. 671 cod. proc. pen.
Legge n. 103 del 2017
(introdotto dalla citata legge n. 103 del 2017), deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi più escludere, a distanza di qualche anno dall'entrata in vigore della legge n.
Corte cost. n. 186 del 2000
103/17, profili di colpa che giustifichino la condanna al pagamento di tale ulteriore sanzione (Corte cost. n. 186 del 2000);
art. 671 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
Aiello, Rv. 272010
23/2/2018, Aiello, Rv. 272010); RITENUTO pertanto, che il ricorso, a norma dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMMAMI FARIS nato il 29/06/1985 avverso l'ordinanza del 03/04/2024 del GIP TRIBUNALE di PERUGIA[dato avviso alle partg udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; RILEVATO che Faris HAMMAMI ricorre personalmente avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Perugia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza volta ad ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.; CONSIDERATO che il ricorso personale per cassazione, a partire dal 3 agosto 2017, giorno dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, non è più consentito; che, infatti, con la suddetta legge è stato previsto che il ricorso di legittimità avverso qualsiasi tipo di provvedimento dev'essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/2/2018, Aiello, Rv. 272010); RITENUTO pertanto, che il ricorso, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla citata legge n. 103 del 2017), deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi più escludere, a distanza di qualche anno dall'entrata in vigore della legge n. 103/17, profili di colpa che giustifichino la condanna al pagamento di tale ulteriore sanzione (Corte cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14