Criminal appeal dismissed as inadmissible for reiterating nullity arguments already rejected in execution proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it merely reiterated arguments previously rejected in the execution proceedings. The lower court correctly applied the principle that absolute nullities arising from a trial held in absentia cannot be raised via an execution incident once the judgment has become final. Consequently, the court ruled that the only remedy for such defects is a request for rescission of the final judgment, not an execution incident.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 670 c.p.p.; Art. 568, comma 5, c.p.p.: Absolute nullities deriving from a trial held in absentia are not deducible via an execution incident due to the res judicata of the sentence, except through a request for rescission of the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARQUINI SEBASTIANO nato a TERAMO il 12/07/1986 avverso l'ordinanza del 30/04/2024 del TRIBUNALE di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; LETTA l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Venezia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata da Sebastiano TARQUINI al fine di ottenere la declaratoria di nullità del titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., derivante da nullità endoprocessuali afferenti alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di citazione a giudizio;
RILEVATO che, a ragione della decisione, il giudice a quo ha richiamato i principi enunciati da Sez. U, Lovric; CONSIDERATO che, secondo la decisione correttamente richiamata dal Tribunale di Venezia, le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse (Sez.
U, n. 15498 del 26/11/202, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01); che, secondo la stessa decisione, la richiesta di incidente di esecuzione non può essere riqualificata, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato, attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi (Sez. U, n. 15498 del 2021, cit., Rv. 280931 - 02); RITENUTO pertanto, che il ricorso - cui è seguita memoria difensiva - va dichiarato inammissibile, perché reiterativo delle deduzioni espresse nell'istanza introduttiva e manifestamente infondato in diritto;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il