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Ordinanza — n. 10149/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10149/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10149/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARESTA ANTONIO nato a BARI il 03/07/1987 avverso l'ordinanza del 31/05/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di BARI(dato avviso alle partii' udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; RILEVATO che Antonio ARESTA, sottoposto alla misura alternativa della semilibertà, ricorre personalmente avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Bari ha rigettato la sua istanza di modifica delle modalità di attuazione dell'attività lavorativa connessa alla misura in corso;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10149/2025 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di BARI(dato avviso alle partii' udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; RILEVATO che Antonio ARESTA, sottoposto alla misura alternativa della semilibertà, ricorre personalmente avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Bari ha rigettato la sua istanza di modifica delle modalità di attuazione dell'attività lavorativa connessa alla misura in corso;

Parole chiave

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lavoro del detenuto lavoro esterno personale carcerario amministrazione del lavoro modificazione architettonica collocabilità ridotta
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARESTA ANTONIO nato a BARI il 03/07/1987 avverso l'ordinanza del 31/05/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di BARI(dato avviso alle partii' udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; RILEVATO che Antonio ARESTA, sottoposto alla misura alternativa della semilibertà, ricorre personalmente avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Bari ha rigettato la sua istanza di modifica delle modalità di attuazione dell'attività lavorativa connessa alla misura in corso;

CONSIDERATO che il ricorso personale per cassazione, a partire dal 3 agosto 2017, giorno dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, non è più consentito; che, infatti, con la suddetta legge è stato previsto che il ricorso di legittimità avverso qualsiasi tipo di provvedimento dev'essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/2/2018, Aiello, Rv. 272010); RITENUTO pertanto, che il ricorso, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla citata legge n. 103 del 2017), deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi più escludere, a distanza di qualche anno dall'entrata in vigore della legge n. 103/17, profili di colpa che giustifichino la condanna al pagamento di tale ulteriore sanzione (Corte cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in