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Ordinanza — n. 10147/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of motivation and factual points in Italian probation revocation case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10147/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs. The appellant argued that the lower court failed to consider the lack of unilateral aggression and the brevity of the altercation with the doctor. The court rejected these claims as they violated the principle of self-sufficiency and constituted points of fact rather than legal errors.

Regesto Legislator

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Art. 51-ter Ord. pen.; Art. 366 c.p.p.: Appeals based on factual disputes or lack of motivation regarding the gravity of conduct are inadmissible if they do not challenge the legal reasoning itself.

Parole chiave

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probation revocation cassation inadmissibility principle of self-sufficiency factual points lack of motivation censura di violazione costituzionale minaccia contro le autorità revoca del permesso di dimora

Disposizioni normative citate

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Art. 51-ter Ord. pen.
SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; PREMESSO che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma, ai sensi dell'art. 51-ter Ord.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUNGI GIANLUCA nato a COLLEFERRO il 08/06/1971 avverso l'ordinanza del 17/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; PREMESSO che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma, ai sensi dell'art. 51-ter Ord. pen., ha revocato, nei confronti di Gianluca RUNGI, la misura della detenzione domiciliare, concessagli dallo stesso Tribunale con ordinanza del 2 febbraio 2024; che, a ragione della decisione, il giudice a quo ha valorizzato la denuncia sporta nei confronti del condannato dal dott.

Fabio FRASCA, medico dell'ospedale di Colleferro, per condotta minacciosa e ingiuriosa subita dal RUNGI presso l'ambulatorio ospedaliero in data 11 giugno 2024; che il Tribunale, inoltre, ha confutato le giustificazioni addotte dal condannato (denuncia di un caso di "malasanità" che avrebbe avuto ad oggetto il padre), stigmatizzando la gravità della condotta dal medesimo posta in essere, con la quale erano state violate le prescrizioni connesse alla misura alternativa; LETTO il ricorso per cassazione proposto dall'interessato, per il tramite del difensore, con il quale si deduce carenza di motivazione in relazione alla gravità del fatto, per aver omesso il Tribunale di tener conto della inesistenza di un'aggressione unilaterale, essendosi trattato di una discussione animata tra il RUNGI e il medico, nonché della brevità della stessa, come evincibile dalle informative redatte dal Commissariato P.S. di Colleferro in data 13 giugno 2024 e dalla Stazione dei Carabinieri della stessa località in data 15 giugno 2024;

CONSIDERATO che le censure dedotte dal ricorrente non rispettano il principio di autosufficienza e sono articolate in punto di fatto; che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con le conseguenti statuizioni;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pr