Ordinanza — n. 10145/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MATTEO ALESSANDRO nato a CERVINO il 03/03/1962 avverso l'ordinanza del 20/06/2024 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; PREMESSO che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione collegiale, in funzione di giudice dell'esecuzione, pronunciandosi su richiesta del Procuratore della Repubblica territoriale, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa ad Alessandro DE MATTEO con sentenza resa in data 31 gennaio 2001 dal Tribunale di Benevento, sezione distaccata di Airola, divenuta irrevocabile il 20 aprile 2001, con la quale l'imputato era stato condannato a un anno di reclusione e 400.000 lire di multa (pari a 206,56 euro) per il reato di ricettazione, commesso il 30 dicembre 1995; che, ad avviso del giudice a quo, nella specie, la revoca andava disposta di diritto, ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 2), cod. pen., avendo il DE MATTEO riportato, con sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 5 maggio 2001, irrevocabile il 20 maggio 2001, altra condanna per un delitto (tentata estorsione) anteriormente commesso (il 5 maggio 1999) a pena (un anno, due mesi di reclusione e 300.000 lire di multa) che, cumulata a quella precedentemente sospesa, superava i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 163 cod. pen; Ordinanza — n. 10145/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 168, comma primo, n. 2), cod. pen., avendo il DE MATTEO riportato, con sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 5 maggio 2001, irrevocabile il 20 maggio 2001, altra condanna per un delitto (tentata estorsione) anteriormente commesso (il 5 maggio 1999) a pena (un anno, due mesi di reclusione e 300.000 lire di multa) che, cumulata a quella precedentemente sospesa, superava i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen.;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MATTEO ALESSANDRO nato a CERVINO il 03/03/1962 avverso l'ordinanza del 20/06/2024 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; PREMESSO che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione collegiale, in funzione di giudice dell'esecuzione, pronunciandosi su richiesta del Procuratore della Repubblica territoriale, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa ad Alessandro DE MATTEO con sentenza resa in data 31 gennaio 2001 dal Tribunale di Benevento, sezione distaccata di Airola, divenuta irrevocabile il 20 aprile 2001, con la quale l'imputato era stato condannato a un anno di reclusione e 400.000 lire di multa (pari a 206,56 euro) per il reato di ricettazione, commesso il 30 dicembre 1995; che, ad avviso del giudice a quo, nella specie, la revoca andava disposta di diritto, ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 2), cod. pen., avendo il DE MATTEO riportato, con sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 5 maggio 2001, irrevocabile il 20 maggio 2001, altra condanna per un delitto (tentata estorsione) anteriormente commesso (il 5 maggio 1999) a pena (un anno, due mesi di reclusione e 300.000 lire di multa) che, cumulata a quella precedentemente sospesa, superava i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen.;
VISTO il ricorso per cassazione proposto dall'interessato, per il tramite del difensore, con il quale si deduce, con un unico motivo, violazione della legge penale per omessa verifica, da parte del giudice dell'esecuzione, della circostanza della conoscenza, in capo al giudice concedente il secondo beneficio, del fattore ostativo costituito dal beneficio precedente; CONSIDERATO che del tutto inappropriato deve ritenersi il riferimento, operato dalla difesa ricorrente, ai principi enunciati da Sez. U, n. 37345 del 23/4/2015, P.M. in proc. Longo, Rv. 264381, secondo i quali il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione, atteso che tali principi non si attagliano al caso di specie, che riguarda la revoca di diritto del beneficio di cui all'art. 168, comma primo, n. 2), cod. pen.;
RITENUTO 'pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato in diritto;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2024 Il Consigliere este