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Ordinanza — n. 10144/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10144/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10144/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRRELLO GIOVANNI nato a RIESI il 08/03/1964 avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; PREMESSO che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del 26 settembre 2022, con la quale il G.I.P. del Tribunale di Agrigento aveva condannato, con rito abbreviato, Giovanni PIRRELLO alla pena di tre mesi di arresto e 600,00 euro di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 4 I. n. 110/75 (porto abusivo di coltello a serramanico), commesso in San Giovanni Gemini (AG) I'll novembre 2020;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10144/2025 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Agrigento aveva condannato, con rito abbreviato, Giovanni PIRRELLO alla pena di tre mesi di arresto e 600,00 euro di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 4 I. n. 110/75 (porto abusivo di coltello a serramanico), commesso in San Giovanni Gemini (AG) I'll novembre 2020;

Parole chiave

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porto abusivo di armi risarcimento per atto illecito giustificato motivo per il mancato uso abuso di materiali pirateria motivo vertente sullo sviamento di potere
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRRELLO GIOVANNI nato a RIESI il 08/03/1964 avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; PREMESSO che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la decisione del 26 settembre 2022, con la quale il G.I.P. del Tribunale di Agrigento aveva condannato, con rito abbreviato, Giovanni PIRRELLO alla pena di tre mesi di arresto e 600,00 euro di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 4 I. n. 110/75 (porto abusivo di coltello a serramanico), commesso in San Giovanni Gemini (AG) I'll novembre 2020;

VISTO il ricorso per cassazione, con il quale l'interessato, per il tramite del difensore, denuncia, in due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla omessa valutazione della giustificazione del porto di coltello e al diniego delle circostanze attenuanti generiche; CONSIDERATO che, diversamente da quanto asserito, peraltro in modo aspecifico e confutativo, in ricorso, i giudici di merito hanno dato convenientemente conto delle ragioni addotte a sostegno della responsabilità dell'imputato, evidenziando come il predetto, nell'immediatezza, non avesse fornito alcuna giustificazione della sua condotta (avendo documentato solo nel processo la sua attività di bracciante agricolo), oltre ad essere stato fermato dagli operanti in luogo ben lontano dal posto di lavoro; che il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, d'altro canto, è stato solidamente fondato dai giudici dell'appello sui plurimi precedenti documentati a carico dell'imputato, mentre la difesa oppone rilievi meramente assertivi;

RITENUTO pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2024 Il Consigliere estensore il Pr