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Ordinanza — n. 10143/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding failure to pay bail due to indigence, citing lack of timely action.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10143/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible for manifest unfoundedness, rejecting the claim that the appellate court ignored the defendant's indigence. The defendant argued he could not pay the €2,000 bail imposed by the preventive judge, while the court noted he took no action to pay or request installment plans after leaving prison. Consequently, the appellate court correctly recognized the defendant's responsibility for failing to meet the obligation within a reasonable time.

Regesto Legislator

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Art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159/2011; The failure to fulfill a bail payment obligation within a reasonable time, despite indigence, constitutes a circumstance of responsibility that precludes the defense of impossibility.

Parole chiave

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failure to pay bail indigence defense circumstances of responsibility preventive judge order manifest unfoundedness pagamento dell'ammenda tardivo pagamento delle spese sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159/2011
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BLANDINI GIOVANNI nato a CATANIA il 07/03/1968 avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; PREMESSO che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della decisione resa in data 26 gennaio 2022 dal Tribunale di Catania, in composizione monocratica, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflitta a Giovanni BLANDINI nella misura di quattro mesi di arresto in relazione al reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159/2011;

VISTO il ricorso proposto dall'interessato, per il tramite del difensore, con il quale si denuncia l'inosservanza della legge penale per non avere tenuto conto la Corte di appello dell'impossibilità, da parte dell'imputato, di adempiere al versamento della cauzione di euro 2.000,00 impostagli dal giudice della prevenzione, stante la sua indigenza; CONSIDERATO che la Corte territoriale ha correttamente valorizzato, a sostegno dell'affermazione di responsabilità a carico dell'imputato, la circostanza che, dalla sua uscita dal carcere alla scadenza del termine per versare la cauzione, egli non si sia attivato in alcun modo, in un tempo congruo, per adempiere all'obbligo di versamento, neppure attraverso una proposta di rateizzazione dell'importo dovuto;

RITENUTO pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presid