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Ordinanza — n. 10142/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as personal appeals are barred; mandatory defense counsel required since 2017.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10142/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the personal appeal inadmissible because individual appeals have been prohibited since August 2017. The appellant, Karim Jandoubi, attempted to challenge a deportation order directly without engaging a registered defense counsel, violating the new procedural requirements. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay court costs and a fine for the procedural violation.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/98: Since August 2017, personal appeals for cassation are strictly prohibited, and all appeals must be filed exclusively by registered defense counsel, rendering direct personal appeals inadmissible.

Parole chiave

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personal appeal prohibition mandatory defense counsel deportation appeal procedure cassation inadmissibility legal representation requirement espulsione di familiari divieto di espulsione dei cittadini allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
272010); RITENUTO pertanto, che l'impugnazione, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
Art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/98
Law n. 103 of 2017

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
Corte cost. n. 186 del 2000
103/17, profili di colpa che giustifichino la condanna al pagamento di tale ulteriore sanzione (Corte cost. n. 186 del 2000);
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JANDOUBI KARIM nato il 18/09/1978 avverso l'ordinanza del 03/07/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA[lato avviso alle partii udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; RILEVATO che Karim JANDOUBI, alias Karim JENDOUBI, ricorre personalmente avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'opposizione proposta dal condannato avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/98, dal Magistrato di sorveglianza di Roma;

CONSIDERATO che il ricorso personale per cassazione, a partire dal 3 agosto 2017, giorno dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, non è più consentito; che, infatti, con la suddetta legge è stato previsto che il ricorso di legittimità avverso qualsiasi tipo di provvedimento dev'essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/2/2018, Aiello, Rv. 272010); RITENUTO pertanto, che l'impugnazione, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla citata legge n. 103 del 2017), deve essere dichiarata inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi più escludere, a distanza di qualche anno dall'entrata in vigore della legge n. 103/17, profili di colpa che giustifichino la condanna al pagamento di tale ulteriore sanzione (Corte cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presi