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Ordinanza — n. 10141/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10141/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10141/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ALESSANDRO CIPRIANO nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 06/10/1963 avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; PREMESSO che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di assise di appello di Napoli ha confermato la decisione emessa in data 2 aprile 2019 dal G.U.P. del Tribunale di Napoli, con la quale Cipriano D'ALESSANDRO e Antonio IOVINE erano stati condannati, con rito abbreviato, previa esclusione della recidiva, concessa a entrambi l'attenuante speciale della dissociazione attuosa, alla pena di dieci anni di reclusione ciascuno in relazione al reato di omicidio volontario pluriaggravato, commesso in danno di Luigi CAPONE a Grazzanise il 20 settembre 1988;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10141/2025 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Napoli, con la quale Cipriano D'ALESSANDRO e Antonio IOVINE erano stati condannati, con rito abbreviato, previa esclusione della recidiva, concessa a entrambi l'attenuante speciale della dissociazione attuosa, alla pena di dieci anni di reclusione ciascuno in relazione al reato di omicidio volontario pluriaggravato, commesso in danno di Luigi CAPONE a Grazzanise il 20 settembre 1988;

Parole chiave

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assassinio qualificato attenuazione della pena tentato omicidio aggravato aggravamento della pena riduzione della pena omicidio su richiesta della vittima
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ALESSANDRO CIPRIANO nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 06/10/1963 avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; PREMESSO che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di assise di appello di Napoli ha confermato la decisione emessa in data 2 aprile 2019 dal G.U.P. del Tribunale di Napoli, con la quale Cipriano D'ALESSANDRO e Antonio IOVINE erano stati condannati, con rito abbreviato, previa esclusione della recidiva, concessa a entrambi l'attenuante speciale della dissociazione attuosa, alla pena di dieci anni di reclusione ciascuno in relazione al reato di omicidio volontario pluriaggravato, commesso in danno di Luigi CAPONE a Grazzanise il 20 settembre 1988;

VISTO il ricorso per cassazione proposto da Cipriano D'ALESSANDRO, per il tramite del difensore, con il quale, in quattro motivi, il ricorrente si duole della mancata concessione dell'attenuante speciale nella sua massima ampiezza, della mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203/91 (non prevista all'epoca del reato) e della conseguente mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, nonché, infine, del diniego di riconoscimento delle attenuanti generiche; RITENUTO che l'impugnazione debba essere dichiarata inammissibile per la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi dedotti, atteso che, diversamente da quanto asserito dal ricorrente, i giudici di merito hanno dato convenientemente conto delle ragioni addotte a sostegno della quantificazione della pena, peraltro inferiore al medio edittale (pagg. 7-9), e del diniego delle attenuanti generiche (pagg. 9-10), mentre l'eccepita esclusione dell'aggravante mafiosa (non formulata in appello) è sfornita d'interesse attuale e concreto, in quanto detta aggravante - in ogni caso contestabile in punto di fatto ancorché non prevista dal legislatore al momento dell'omicidio de quo - non ha inciso in alcun modo sulla determinazione della pena finale dell'ergastolo (ridotta per effetto dell'attenuante speciale di cui sopra e per il rito a dieci anni di reclusione), giustificata dalla ravvisabilità della premeditazione e dei motivi futili; che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso conseguono di diritto le statuizioni di cui in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme