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Ordinanza — n. 10140/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10140/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10140/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI NAPOLInel procedimento a carico di: DE MARI GIUSEPPE nato a POZZUOLI il 09/09/1999 avverso la sentenza del 29/04/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; PREMESSO che, con la sentenza in epigrafe, il G.U.P. del Tribunale di Napoli, in esito a rito abbreviato, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen., ha dichiarato Giuseppe DE MARI responsabile dei reati, unificati dalla continuazione, di detenzione e porto d'arma comune da sparo (capo A) e di lesioni personali aggravate dall'uso dell'arma (capo B) e lo ha condannato alla pena di 3 anni, 4 mesi di reclusione e 1.200,00 euro di multa;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10140/2025 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Napoli, in esito a rito abbreviato, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen., ha dichiarato Giuseppe DE MARI responsabile dei reati, unificati dalla continuazione, di detenzione e porto d'arma comune da sparo (capo A) e di lesioni personali aggravate dall'uso dell'arma (capo B) e lo ha condannato alla pena di 3 anni, 4 mesi di reclusione e 1.200,00 euro di multa;

Parole chiave

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azione civile procedura di revisione penale tentate lesioni personali gravi reati violenti circostanza aggravante traffico aggravato di stupefacenti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI NAPOLInel procedimento a carico di: DE MARI GIUSEPPE nato a POZZUOLI il 09/09/1999 avverso la sentenza del 29/04/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; PREMESSO che, con la sentenza in epigrafe, il G.U.P. del Tribunale di Napoli, in esito a rito abbreviato, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen., ha dichiarato Giuseppe DE MARI responsabile dei reati, unificati dalla continuazione, di detenzione e porto d'arma comune da sparo (capo A) e di lesioni personali aggravate dall'uso dell'arma (capo B) e lo ha condannato alla pena di 3 anni, 4 mesi di reclusione e 1.200,00 euro di multa;

VISTO il ricorso per cassazione, proposto per saltum dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli - D.D.A., con il quale si denuncia l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla circostanza di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen., declinata nella forma del c.d. metodo mafioso, del quale, secondo il ricorrente, sarebbero stati compresenti, nella specie, tutti gli indicatori (gambizzazione della persona offesa Giuseppe RAZZANO a colpi d'arma da fuoco, effettuata per ritorsione rispetto a condotta posta in essere da tale Andrea LOFFRED0);

CONSIDERATO che, rispetto al logico argomentare sviluppato dal giudice di merito, che, a pag. 20, ha apprezzato, al fine di escludere l'aggravante in questione, il difetto di prova circa l'appartenenza del DE MARI al clan camorrista LONGOBARDI-BENEDUCE, la mancata indicazione, da parte della persona offesa e delle altre persone informate sulla vicenda, delle ragioni dell'avvenuto litigio, della esatta dinamica dei fatti, nonché delle ragioni e a causa di chi vi fosse stato l'ulteriore successivo alterco, il Pubblico ministero ricorrente ha opposto, in modo assertivo e in fatto, una ricostruzione alternativa dell'episodio disancorata dalle emergenze processuali;

RITENUTO pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile, senza oneri di spese per la Parte pubblica;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2024 Il Consigliere estensore -- Il Pre