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Ordinanza — n. 10138/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10138/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10138/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE CARLO GRAZIANO nato a CARIATI il 09/10/1982 avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; PREMESSO che, con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile per tardività l'atto di appello proposto, nell'interesse di Graziano DE CARLO, dall'avv. Romualdo TRUNCE' avverso la sentenza emessa in data 7 febbraio 2024 dal Tribunale di Crotone, per la motivazione della quale il decidente si era riservato il termine di trenta giorni;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10138/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Romualdo TRUNCE' avverso la sentenza emessa in data 7 febbraio 2024 dal Tribunale di Crotone, per la motivazione della quale il decidente si era riservato il termine di trenta giorni;

Parole chiave

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deposito tardivo ritardo ingiustificato nella procedura d'asilo inosservanza del termine proroga tardiva del termine disdetta tardiva opposizione tardiva
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE CARLO GRAZIANO nato a CARIATI il 09/10/1982 avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; PREMESSO che, con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile per tardività l'atto di appello proposto, nell'interesse di Graziano DE CARLO, dall'avv. Romualdo TRUNCE' avverso la sentenza emessa in data 7 febbraio 2024 dal Tribunale di Crotone, per la motivazione della quale il decidente si era riservato il termine di trenta giorni;

VISTO il ricorso per cassazione, con il quale l'interessato, tramite il difensore, deduce violazione di legge, reputando inapplicabili, nel caso di specie, le nuove disposizioni di cui agli artt. 585, comma 1-bis e 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.; RITENUTO che il ricorso è manifestamente infondato; che, invero, anche se si aggiungessero, nel caso in esame, i quindici giorni previsti dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., di cui il difensore, contraddittoriamente, prima assume il necessario computo, poi lo nega, l'atto d'impugnazione sarebbe, comunque, tardivo, poiché avrebbe dovuto essere depositato entro il 7 maggio 2024, mentre risulta depositato in data 6 giugno 2024; che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con le conseguenti statuizioni di legge;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Preside