Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to mere repetition of appellate grievances without new legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal filed by Klodian Fali was declared inadmissible because it merely repeated grievances already addressed and resolved by the appellate court. The appellant argued for a reduction in the attempted murder charge to voluntary injury, claiming the victim was unarmed and the wound did not pose a life-threatening risk. The court rejected these arguments as insufficient to overcome the established legal reasoning regarding the victim's disarmament and the severity of the injury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 607 c.p.p.; Art. 613 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it consists solely of the repetition of grievances already decided by the appellate court without presenting new legal grounds or arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALLI KLODIAN nato il 07/06/1989 avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; PREMESSO che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della decisione emessa il 13 dicembre 2021 dal Tribunale di Macerata, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 2), cod. pen., rideterminava nella misura di tre anni e due mesi di reclusione la pena inflitta a Klodian FALLI per il reato di tentato omicidio commesso in danno di Daniele ELIA in Macerata, all'alba dell'8 dicembre 2017; che, secondo il ragionamento della Corte di merito, non erano ravvisabili, nella specie, né la legittima difesa, reale o putativa, né l'eccesso colposo dalla scriminante, atteso che la vittima, disarmata, era stata colpita da tergo con un'arma da punta e da taglio; che, inoltre, la condotta non era sussumibile nella meno grave ipotesi di lesioni volontarie, tenuto conto che la ferita patita dalla persona offesa aveva attinto l'emitorace sinistro con esposizione a pericolo di vita, come attestato dal perito medico-legale;
LETTO il ricorso per cassazione proposto dall'interessato, per il tramite del difensore, con il quale, in tre motivi, si denunciando vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per tentato omicidio e alla mancata qualificazione della condotta nell'alveo delle lesioni personali; vista la memoria successivamente trasmessa; CONSIDERATO che ricorso è basato su motivi che si risolvono nella mera riproposizione di doglianze formulate in sede di appello sull'assenza dell'animus necandi e confutate in modo adeguato dalla Corte territoriale nei termini sopra sinteticamente riportati; che nessun vizio motivazionale, né alcuna violazione di legge possono, dunque, essere apprezzati nella sentenza impugnata, ritenuta la conducenza logica e giuridicamente corretta del discorso giustificativo articolato dai giudici di merito, con il quale la difesa dell'interessato evita di misurarsi in modo critico; che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con le conseguenti statuizioni;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pres