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Ordinanza — n. 10135/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal fine for illegal stay in Italy due to lack of expulsion documents.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10135/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, upholding the lower court's confirmation of a €6,700 fine for Mohamed Elzouabi. The appellant argued that the police officer failed to recognize a statutory cause of non-punishment under Article 131-bis of the Criminal Code. The court rejected this claim, finding the lower courts correctly assessed the long-term illegal stay and the absence of documents required for expulsion.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/98: The court established that a criminal fine for illegal residence remains valid when the statutory cause of non-punishment is not recognized due to the prolonged nature of the illegal stay and the lack of procedural prerequisites for expulsion.

Parole chiave

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illegal residence penalty non-punishment cause expulsion documents criminal fine enforcement Article 131-bis D.Lgs 286/98 Cassation inadmissibility multa disciplinare all'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/98
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELZOUABI MOHAMED nato il 12/09/1990 avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; PREMESSO che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha confermato la decisione emessa in data 24 giugno 2022 dal Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, nei confronti di Mohamed ELZOUABI, con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di 6.700,00 euro di multa in relazione al reato di cui all'art. 14, comma 5 -ter, d.lgs. n. 286/98, accertato in Ancona il 12 dicembre 2018;

VISTO il ricorso per cassazione, con il quale l'interessato, tramite il difensore, deduce, p" due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla legittimità del provvedimento del Questore non rispettato dall'imputato e in ordine al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; CONSIDERATO che entrambi i motivi di impugnazione si rivelano manifestamente infondati; che, in relazione al primo, è corretta la valutazione di legittimità formulata dalla Corte di merito con riguardo al provvedimento emesso dal Questore di Macerata in data 16 gennaio 2017, basato sull'assenza di un documento idoneo per l'espatrio, sulla indisponibilità di un vettore idoneo all'esecuzione dello stesso e sulla impossibilità di trattenere l'imputato presso un centro di accoglienza per indisponibilità di posti; che il mancato riconoscimento della invocata causa di non punibilità è correttamente fondato sulla valutazione del lungo protrarsi della illegale permanenza dell'imputato in Italia (oltre un anno); che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pre