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Ordinanza — n. 10134/2025 — snpen Generato dall'IA

Personal appeal to Cassation dismissed as inadmissible due to mandatory defense representation requirement since 2017.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10134/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the personal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant, a convicted individual, attempted to challenge an execution order personally, violating the 2017 law requiring all appeals to be filed by registered defense counsel. The court ruled that the personal filing constitutes a culpable error, precluding any exemption from the financial penalty.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: Since August 3, 2017, personal appeals to the Court of Cassation are prohibited; all appeals must be filed by registered defense counsel, and failure to comply constitutes a culpable error justifying a fine.

Parole chiave

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personal appeal inadmissibility mandatory defense counsel Court of Cassation rules legal representation requirement procedural culpability fine reiterazione di reati penali criminalità persistente sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
272010); RITENUTO pertanto, che il ricorso, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
Art. 671 cod. proc. pen.
del Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata dal condannato ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.; CONSIDERATO che il ricorso personale per cassazione, a partire dal 3 agosto 2017, giorno dell'entrata in vigore della legge n.
Law n. 103 del 2017
art. 671 cod. proc. pen
del Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata dal condannato ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.; CONSIDERATO che il ricorso personale per cassazione, a partire dal 3 agosto 2017, giorno dell'entrata in vigore della legge n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
Corte cost. n. 186 del 2000
103/17, profili di colpa che giustifichino la condanna al pagamento di tale ulteriore sanzione (Corte cost. n. 186 del 2000);
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JENDOUBI RIDHA nato il 20/04/1966 avverso l'ordinanza del 14/05/2024 del GIP TRIBUNALE di TORINO Llato avviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; RILEVATO che Ridha JENDOUBI ricorre personalmente avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il G.I.P. del Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza avanzata dal condannato ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.; CONSIDERATO che il ricorso personale per cassazione, a partire dal 3 agosto 2017, giorno dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, non è più consentito; che, infatti, con la suddetta legge è stato previsto che l'impugnazione di legittimità avverso qualsiasi. tipo di provvedimento dev'essere in ogni caso sottoscritta, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/2/2018, Aiello, Rv. 272010); RITENUTO pertanto, che il ricorso, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla citata legge n. 103 del 2017), deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi più escludere, a distanza di qualche anno dall'entrata in vigore della legge n. 103/17, profili di colpa che giustifichino la condanna al pagamento di tale ulteriore sanzione (Corte cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2024 Il Cons