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Ordinanza — n. 10132/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10132/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10132/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASSESE MASSIMO nato a CEGLIE MESSAPICA il 03/01/1977 avverso la sentenza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; nn• PREMESSO che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la decisione emessa in data 7 marzo 2022, con rito abbreviato, dal G.U.P. del Tribunale di Lanciano nei confronti di Massimo CASSESE, con la quale l'imputato, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 437 cod. pen. (alterazione del cronotachigrafo installato su trattore stradale), commesso in concorso con Leonardo SPAHIU (non appellante);

Regesto Legislator

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art. 437 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 10132/2025 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Lanciano nei confronti di Massimo CASSESE, con la quale l'imputato, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 437 cod. pen. (alterazione del cronotachigrafo installato su trattore stradale), commesso in concorso con Leonardo SPAHIU (non appellante);

Parole chiave

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guida in stato di inattitudine grave eccesso di velocità reato di pirateria della strada corsa di controllo infrazione qualificata gravità dell'infortunio

Disposizioni normative citate

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art. 437 cod. pen
del Tribunale di Lanciano nei confronti di Massimo CASSESE, con la quale l'imputato, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 437 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
VISTO il ricorso per cassazione, con il quale l'interessato, tramite il difensore, deduce, in due motivi, vizio di motivazione con riferimento al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASSESE MASSIMO nato a CEGLIE MESSAPICA il 03/01/1977 avverso la sentenza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; nn• PREMESSO che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la decisione emessa in data 7 marzo 2022, con rito abbreviato, dal G.U.P. del Tribunale di Lanciano nei confronti di Massimo CASSESE, con la quale l'imputato, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 437 cod. pen. (alterazione del cronotachigrafo installato su trattore stradale), commesso in concorso con Leonardo SPAHIU (non appellante);

VISTO il ricorso per cassazione, con il quale l'interessato, tramite il difensore, deduce, in due motivi, vizio di motivazione con riferimento al diniego di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e delle attenuanti generiche; OSSERVATO che la Corte territoriale non è incorsa in alcun vizio motivazionale, poiché, diversamente da quanto prospettato, tra l'altro in modo generico e in fatto, dal ricorrente, ha correttamente valorizzato, in ordine al primo diniego, la rilevanza del pericolo inerente alla guida di un mezzo pesante in violazione delle regole di sicurezza, anche per il possibile coinvolgimento di terzi in un eventuale sinistro; quanto alla mancata concessione delle attenuanti innominate, la Corte di L'Aquila ha preso legittimamente atto della inesistenza di elementi positivi da apprezzare;

RITENUTO pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile, con le conseguenti statuizioni;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pres