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Ordinanza — n. 10131/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against revocation of semi-liberty due to failure to report job loss.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10131/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's revocation of Gianfranco Spolzino's semi-liberty measure. The Tribunal of Sorveglianza found Spolzino's failure to report his dismissal from employment constituted a breach of trust, as he continued to leave the restricted facility daily. The appellate court rejected the claim that prior eight months of compliance justified leniency, emphasizing the severity of the two-week omission.

Regesto Legislator

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Art. 174 c.p.s.; Art. 175 c.p.s.: The court correctly assessed the gravity of a detainee's failure to inform the authority of a job loss when it resulted in continued unauthorized exit from the restricted facility, rendering the measure incompatible with the treatment agreement.

Parole chiave

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semi-liberty revocation failure to report dismissal breach of trust treatment agreement violation inadmissible appeal prison supervision court unauthorized facility exit assenza prolungata all'estero

Disposizioni normative citate

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Art. 174 c.p.s.
Art. 175 c.p.s.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPOLZINO GIANFRANCO nato a SALERNO il 28/04/1979 avverso l'ordinanza del 20/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; PREMESSO che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Salerno ha revocato, nei confronti di Gianfranco SPOLZINO, la misura alternativa della semilibertà, concessagli dallo stesso Tribunale con ordinanza del 19 aprile 2023; che, a ragione della decisione, il giudice a quo ha valorizzato l'omessa comunicazione, da parte del condannato, dell'avvenuto licenziamento da parte del datore di lavoro, sicché egli aveva continuato ad uscire quotidianamente dall'istituto presso il quale era ristretto; che, ad avviso del giudice di merito, la gravità dell'inadempimento dell'obbligo di informazione da parte del condannato, avendo determinato il tradimento del rapporto di fiducia su cui è basato il patto trattamentale tra il detenuto e il carcere, costituiva condotta incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa;

LETTO il ricorso, con il quale si deduce vizio di motivazione per non avere il Tribunale tenuto conto degli otto mesi precedenti la violazione contestata in funzione della ravvisata inidoneità del detenuto al trattamento; RITENUTO che le censure dedotte non si confrontano con la valutazione operata dal giudice di merito, che ha correttamente tenuto conto, per inferire la gravità della condotta omissiva ascritta al condannato, non solo della tipologia dell'omissione, involgente gli ineludibili oneri informativi incombenti al semilibero, ma anche la durata della stessa, protrattasi per ben due settimane; che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, con le conseguenti statuizioni;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presi