Cassation court dismisses appeal against detention home denial due to aggravated robbery conviction barring alternative measures.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal of a community detention order. The appellant argued for lack of motivation regarding a secondary work authorization request, but the court found the primary denial legally grounded. The decision rests on the statutory bar imposed by aggravated robbery convictions, which overrides any lack of links to organized crime.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen.; Art. 4-bis, Ord. pen.: A conviction for crimes listed in Article 4-bis of the Prison Order bars the granting of community detention, regardless of the convicted person's connection to organized or terrorist criminality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEDUZZI GABRIELE nato a ROMA il 23/08/1993 avverso il decreto del 10/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; LETTO il decreto in epigrafe, con il quale il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata da Gabriele PEDUZZI al fine di ottenere la concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare comune, ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen., ostando al suo accoglimento l'espiazione in atto di pena per reati elencati nell'art. 4-bis Ord. pen. (rapina aggravata);
VISTO il ricorso, con il quale l'interessato, per il tramite del difensore, deduce carenza di motivazione anche con riferimento alla richiesta subordinata di autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa al di fuori dell'istituto penitenziario; OSSERVATO che, in tema di misure alternative alla detenzione, la condanna per taluno dei reati di cui all'art. 4-bis Ord. pen. è ostativa alla concessione della detenzione domiciliare, a nulla rilevando, in senso contrario, l'insussistenza di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, atteso che il rinvio effettuato dall'art. 47-ter Ord. pen. all'art. 4-bis citato si riferisce a tutti i reati da quest'ultimo contemplati, senza recepire le distinzioni di disciplina che caratterizzano le cd. "fasce" entro le quali essi separatamente si inscrivono (Sez. 1, n. 13751 del 18/12/2019, dep. 2020, Buscia, Rv. 278976 - 01); che nessuna particolare motivazione doveva, quindi, rendere il Presidente adìto sul punto, oltre alla considerazione della ostatività del reato di cui sopra all'accoglimento dell'istanza principale, mentre nessuna statuizione gli competeva sull'istanza subordinata di autorizzazione al lavoro all'esterno, in quanto di competenza del direttore dell'istituto, ai sensi dell'art. 48 d.P.R. n. 230 del 2000, e sottoposta all'approvazione del Magistrato di sorveglianza, ai sensi degli artt. 21 e 69 Ord. pen.;
RITENUTO pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile, con le conseguenti statuizioni;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2024 Il Consigliere estensore r DEPOSITATA Il Preside