Cassation court dismisses appeal claiming generic mitigation should outweigh aggravated recidivism under Italian Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the claim that generic mitigating circumstances should prevail over aggravated recidivism. The appellant argued for a comparative assessment favoring mitigation, but the court found the statutory rule explicitly prohibits such precedence. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 69, fourth comma, cod. pen.; Art. 99, fourth comma, cod. pen.: The statutory prohibition against the precedence of generic mitigating circumstances over aggravated recidivism is not arbitrary or unreasonable, as the common mitigation serves to value the subjective component rather than correct the disproportion of the sanction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOCONTE MICHELE nato a BARLETTA il 20/08/1980 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; PREMESSO che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la decisione emessa in data 19 ottobre 2021, con rito abbreviato, dal G.U.P. del Tribunale di Trani nei confronti di Michele LOCONTE, con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, commesso in Barletta il 20 agosto 2018;
VISTO il ricorso per cassazione, con il quale l'interessato, tramite il difensore, deduce l' "errata applicazione della legge" per non avere dato la Corte di merito adeguata considerazione alla condotta di collaborazione con la giustizia intrapresa dall'imputato onde pervenire a un giudizio di comparazione delle circostanze nel senso della prevalenza (e non della equivalenza) delle attenuanti generiche sulla recidiva qualificata; CONSIDERATO che l'unico motivo di impugnazione si rivela manifestamente infondato, atteso il divieto normativo, posto dall'art. 69, quarto comma, cod. pen., di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen. (nella specie contestata al ricorrente), disposizione riconosciuta come derogatoria all'ordinaria disciplina del bilanciamento, non trasmodante nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, in quanto riferita ad un'attenuante comune che, come tale, non ha la funzione di correggere la sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma di valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati (tra le più recenti, Sez. 3, n. 29723 del 22/05/2024, Placentino, Rv. 286747 - 01); che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il