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Ordinanza — n. 10123/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of evidence linking distinct counterfeit acts to a single criminal intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10123/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the request to apply the continuity of execution under Article 671 of the Code of Criminal Procedure. The lower court correctly identified that an eight-month gap between crimes and the absence of a unified criminal intent indicated separate, occasional offenses rather than a continuous scheme. Consequently, the appellate court's reasoning was upheld, and the appeal was dismissed as merely assertive without legal merit.

Regesto Legislator

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Art. 671 c.p.p.; Art. 171-ter I. 633/1941; Art. 648 c.p.; The request for continuity of execution is inadmissible when the temporal gaps between offenses are significant and the facts reveal distinct, occasional criminal acts lacking a single deliberative matrix.

Parole chiave

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continuity of execution inadmissibility of appeal criminal intent counterfeit goods temporal gaps single criminal scheme Article 671 c.p.p. tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Art. 171-ter I. 633 del 1941
da Pasquale SALVIA, per la ritenuta carenza di elementi indicativi della sussistenza dell'invocata identità del disegno criminoso tra i reati di cui all'art. 171 -ter I.
Art. 648 cod. pen.
art. 671 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALVIA PASQUALE nato a NAPOLI il 12/09/1982 avverso l'ordinanza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, che ha rigettato l'istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva, proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da Pasquale SALVIA, per la ritenuta carenza di elementi indicativi della sussistenza dell'invocata identità del disegno criminoso tra i reati di cui all'art. 171 -ter I. 633 del 1941 e 648 cod. pen. giudicati con le tre sentenze elencate; considerato, in particolare: che il giudice adito ha correttamente valorizzato, quali indicatori ostativi all'accoglimento dell'istanza, il lasso temporale non breve intercorso tra i reati (otto mesi tra il primo e il secondo e due anni tra il secondo e il terzo) e l'assenza di significativi elementi capaci di accreditare l'ipotesi di un'unica matrice deliberativa, osservando che dagli atti emergeva, piuttosto, la commissione di delitti scaturita da contingenze occasionali, nell'ottica di una scelta di vita di trarre guadagni illeciti dalla vendita dei supporti contraffatti; ritenuto che i motivi di ricorso, con cui si denunciano vizio di motivazione e violazione di legge, sono meramente assertivi e confutativi e, pertanto, giustificano la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizioni;

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P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pr