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Ordinanza — n. 10122/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10122/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10122/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOHNSON KEVIN nato il 25/11/1993 avverso l'ordinanza del 05/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdat-o-a-v~-ffile-Part+;— udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; RILEVATO che Kevin JOHNSON ricorre personalmente avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha rigettato l'opposizione all'espulsione disposta, ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/98, dal Magistrato di sorveglianza di Venezia con decreto del 31 ottobre 2023; CONSIDERATO che il ricorso personale per cassazione, a partire dal 3 agosto 2017, giorno dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, non è più consentito; che, infatti, con la suddetta legge è stato previsto che il ricorso di legittimità avverso qualsiasi tipo di provvedimento dev'essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10122/2025 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di VENEZIAdat-o-a-v~-ffile-Part+;— udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; RILEVATO che Kevin JOHNSON ricorre personalmente avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha rigettato l'opposizione all'espulsione disposta, ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/98, dal Magistrato di sorveglianza di Venezia con decreto del 31 ottobre 2023; CONSIDERATO che il ricorso personale per cassazione, a partire dal 3 agosto 2017, giorno dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, non è più consentito; che, infatti, con la suddetta legge è stato previsto che il ricorso di legittimità avverso qualsiasi tipo di provvedimento dev'essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

Parole chiave

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allontanamento malgrado rischio di persecuzione espulsione di familiari sospensione dell'allontanamento svincolo della cittadinanza partenza volontaria abbandono di persone
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOHNSON KEVIN nato il 25/11/1993 avverso l'ordinanza del 05/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdat-o-a-v~-ffile-Part+;— udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; RILEVATO che Kevin JOHNSON ricorre personalmente avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha rigettato l'opposizione all'espulsione disposta, ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. n. 286/98, dal Magistrato di sorveglianza di Venezia con decreto del 31 ottobre 2023; CONSIDERATO che il ricorso personale per cassazione, a partire dal 3 agosto 2017, giorno dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, non è più consentito; che, infatti, con la suddetta legge è stato previsto che il ricorso di legittimità avverso qualsiasi tipo di provvedimento dev'essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/2/2018, Aiello, Rv. 272010); RITENUTO pertanto, che il ricorso, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla citata legge n. 103 del 2017), deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi più escludere, a distanza di qualche anno dall'entrata in vigore della legge n. 103/17, profili di colpa che giustifichino la condanna al pagamento di tale ulteriore sanzione (Corte cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il