Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and repetition of appellate arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs. The appellant raised generic grievances regarding witness testimony, sentencing aggravations, and the denial of restorative justice programs, which the lower court had already thoroughly refuted. The Court rejected these arguments as they merely repeated the specific complaints made during the appellate proceedings without addressing the core legal reasoning of the lower judgments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals must be specific and address the ratio decidendi; generic repetitions of appellate grievances without new legal grounds render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARERI MARIO nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 16/02/1963 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; PREMESSO che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del 30 novembre 2022, con la quale il Tribunale di Pavia ha condannato Mario GUARERI alla pena di 4 anni di reclusione e 7.000,00 euro di multa in relazione a tre episodi di porto di esplosivo (artt. 81, 110 cod. pen. e 4 I. n. 895 del 1967), ascrittigli ai capi 1), 2) e 3) in concorso con Luca Pietro MERCURIO e Fortunato AMONE, siccome accertati in Binasco il 4 agosto 2011 e il 5 giugno 2012, nonché in Trezzano sul Naviglio il 18 marzo 2012; RILEVATO che la Corte di merito ha ribadito:
a) la certezza del riconoscimento vocale operato dagli operanti della Squadra Mobile di Crotone circa l'interlocutore di Maurizio GRECO, identificato nel GUARERI, nella conversazione intercettata il 14 luglio 2013 a bordo della vettura in uso al predetto GRECO;
b) la correttezza della contestazione dell'aggravante, relativa al capo 2), del travisamento dei correi, provata dalle riprese delle videocamere;
c) la congruità della pena, reputando, inoltre, affatto inutile l'avvio del programma di giustizia riparativa per non avere mai l'imputato ammesso le sue responsabilità; LETTO il ricorso, con il quale l'interessato, per il tramite del difensore, ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla individuazione dei responsabili dei delitti, alla valutazione della testimonianza di Domenico PASSAFARO, all'aggravante del travisamento, al diniego del carattere prevalente delle attenuanti generiche sulla recidiva e il negato accesso ai programmi di giustizia riparativa; OSSERVATO che i motivi dedotti riproducono, nella sostanza, le stesse doglianze formulate in sede di appello, adeguatamente confutate dalla Corte di merito alle pagg. 8-10, oltre ad essere aspecifici per mancata correlazione con la ratio decidendi; RITENUTO pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co