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Ordinanza — n. 10119/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of correlation between appeal grounds and lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10119/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Mauro Menchini's appeal inadmissible because his complaint regarding contradictory motivation failed to correlate with the lower court's reasoning. The appellate court had explicitly noted that the vehicles were stored in unauthorized areas for over a year, a fact the appellant ignored while claiming the goods were placed in authorized zones. The court ruled that appeal grounds must directly address the reasons given in the contested decision, citing established precedent that allows judges to reassess the merits when the lower court's explanation is clear.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeal grounds are inadmissible if they lack a necessary correlation with the reasons underpinning the contested decision, as the appellant cannot disregard the rationale provided by the lower court.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack correlation grounds contradictory motivation reassessment merits Cassa delle ammende abuso della licenza e delle targhe uso di veicolo a motore detentore di veicolo

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco
Va qui ribadito che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv.
Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato
255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENCHINI MAURO nato a CAMPLI il 07/04/1960 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Con il ricorso proposto Menchini Mauro ha dedotto con unico motivo il vizio di motivazione siccome contraddittoria ge. Il ricorso è inammissibile: emerge la rivalutazione del merito posto che i giudici hanno ben spiegato come i veicoli fuori uso siano risultati depositati da oltre un anno con modalità contrarie al provvedimento autorizzatorio rilasciato al ricorrente laddove lo stesso invece non si misura con tale argomentazione e solo asserisce che la collocazione dei predetti beni sarebbe avvenuta in area autorizzata.

Va qui ribadito che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i