Criminal appeal dismissed; conditional sentence suspension legally tied to demolishing illegal structures under Art. 165 Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Proietti Anna and Gramiccia Laura inadmissible regarding the link between a suspended sentence and the demolition of an illegal structure. The court affirmed that Article 165 of the Penal Code legitimately requires such a condition to ensure the effectiveness of the demolition order and restore the violated legal order. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 165 comma 1 cod. pen.; Art. 165 comma 2 cod. pen.: The conditional suspension of a criminal sentence may be lawfully subordinated to the demolition of an illegal structure and the restoration of the site, as this ensures the functional purpose of the penalty and incentivizes compliance with judicial orders.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PROIETTI ANNA nato a ROCCA SANTO STEFANO il 03/03/1949 GRAMICCIA LAURA nato a ROMA il 06/03/1969 avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; I ricorsi proposti da Proietti Anna e Gramiccia Laura, con cui si sono sollevati vizi di violazione di legge e di motivazione in materia edilizia, con riguardo alla intervenuta subordinazione della pena sospesa alla demolizione del manufatto abusivo, sono inammissibili a fronte di congrua valutazione che valorizza il precedente penale a carico e quindi la necessaria applicazione di uno degli obblighi di cui all'art. 165 comma 1 cod. pen.
Invero la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusivamente costruita e al ripristino dello stato dei luoghi è del tutto legittima perché costituisce applicazione dell'art. 165 c.p., il quale prevede la subordinazione del beneficio all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato (Cass., Sez. V, 30 settembre 1998 n. 10309, ric. Licata; Sez. III, 11 gennaio 1997 n. 141, ric. Vitantonio; Sez. I, 2 agosto 1996 n. 7660, ric. Spina e altro). Né può obiettarsi che l'eliminazione di tali conseguenze è già insita nell'ordine di demolizione e di remissione in pristino, poiché il collegamento operato dal cit. art. 165 c.p. consegue il duplice effetto di dare effettività a tale ordine e di incentivarne l'adempimento nonché di imprimere alla pena una connotazione funzionale, volta, cioè, al ripristino dell'ordinamento giuridico violato, e non meramente afflittiva (Sez. 3, n. 4086 del 17/12/1999 Cc. (dep. 07/04/2000 ) Rv. 216444 - 01).
Inoltre, appare altresì' coerente la scelta operata, nel quadro dell'appurato precedente penale con ìà avvenuta concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e ricorrendo altresì il caso di cui all'art. 165 comma 2 cod. pen la subordinazione obbligatoria ivi prevista si connota per essere stata effettuata tale valutazione già dal legislatore alla luce della condotta anteatta del soggetto che ne abbia già usufruito in relazione ad una precedente condanna. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così