Cassation appeal dismissed for lack of specific correlation with appealed judgment regarding witness testimony evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because it lacked the necessary correlation with the appealed judgment's reasoning. The appellant focused solely on new witness testimonies without analyzing the court's evaluation of previously cited witnesses or the factual findings from police inspections. The court ruled that appeals must directly address the reasons underpinning the lower court's decision rather than merely adding new arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 633 cod. pen.; Appeals to the Supreme Court are inadmissible when they lack a necessary correlation with the reasons underpinning the appealed decision, requiring the appellant to analyze and refute the specific grounds of the lower court rather than merely presenting new evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUZZICATO SIGISMUNDO nato a NICOSIA il 05/02/1975 avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; s 4 Il ricorso proposto da Muzzicato Sigismundo, che ha proposto anche con memoria e conclusioni vizi di motivazione, e vizi di violazione di legge, è inammissibile: si contesta capo d) ex art. 633 cod. pen. seppur oggetto di un giudizio di speciale tenuità del fatto evidenziando la mancata valutazione di dichiarazioni testimoniali, con riguardo ai testi della difesa, che avrebbero riferito di un reato commesso dal precedente proprietario, rispetto ai testi invece di p.g.
Messina e Bruno citati in sentenza. Si tratta di un ricorso privo di specificità estrinseca, atteso che si indugia solo sulle dichiarazioni di 4 testi, Proietto, Marno, Mannino e Bruno, senza confrontarsi con la sentenza laddove suffraga la decisione rimandando e valorizzando i contenuti delle dichiarazioni dei testi Messina e Bruno con riferimento agli esiti del sopralluogo, (rispetto ai quali alla luce della prima conforme sentenza risulta che il teste Messina avrebbe effettuato diversi ripetuti sopralluoghi e poi nel 2018 trovava tra l'altro anche una recinzione su una porzione di suolo pubblico e altre opere, a fronte di un acquisto dell'immobile da parte dell'imputato nel 1995), nonostante il noto principio secondo il quale i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato(Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).
In altri termini oltre a dedurre altre dichiarazioni, il ricorrente avrebbe dovuto analizzare le dichiarazioni dei testi valorizzati in sentenza, e illustrare le ragioni della inadeguatezza della loro valorizzazione e piuttosto della prevalenza dei diversi testi citati, posto che invero la torte mostra, nel quadro di plurimi diversi accessi effettuati da forze di polizia, rispetto ai quali si rinveniva l'occupazione di stlo pubblico solo con l'ultimo, di dare rilievo alla rappresentazione oggettiva dei fatti offerta dai testi, quanto alla presenza, nel 2018, di opere su suolo pubblico piuttosto che alle dichiarazioni al riguardo rese dall'imputato e pure riferite dai testi.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 2 £,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.