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Ordinanza — n. 10111/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming abuse of building was completed, ruling burden of proof lies with defendant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10111/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting claims of factual errors regarding the completion status of an illegal structure. The appellant argued that the building's functional destination proved it was finished, while the court maintained that the rustic state definitively indicates non-completion. The decision emphasized that the burden of proving prescription rests solely on the accused to provide evidence, not merely to assert facts.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 162 c.p.; Art. 163 c.p.: The burden of proving the extinction of a crime by prescription rests exclusively on the accused, who must substantiate their claims with concrete evidence rather than mere assertions or contrary assertions.

Parole chiave

Generato dall'IA
burden of proof prescription period illegal construction onus probandi criminal appeal factual error evidence standard durata ragionevole del procedimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 162 c.p.
Art. 163 c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 27061 del 05/03/2014
Sez. 3, n. 19082 del 24/03/2009
in motivazione Sez. 3, n. 19082 del 24/03/2009 Rv.
Sez. 3, n. 10562 del 17/04/2000
3, Sez. 3, n. 10562 del 17/04/2000 Rv.
sez 3 n. 11221 del 18/09/1997
217575 - 01 Fretto; sez 3 n. 11221 del 18/09/1997 Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STERRANTINO NUNZIO nato a CASTELMOLA il 10/09/1950 avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto da Sterrantino Nunzio , che ha proposto vizi di motivazione, e vizi di violazione di legge, è inammissibile emergendo mere deduzioni di fatto, asserite, e rivalutazioni del merito anche in contrasto con consolidati principi giurisprudenziali: si contesta il rilievo dello stato ancora rustico e quindi non ultimato del locale abusivo contrapponendo ad esslil dato della sua effettiva "destinazione funzionale" quale elemento che come tale fonderebbe il travisamento della prova e il vizio di motivazione, illogica, della sentenza, nonostante il noto principio per cui lo stato rustico di un' opera ne segna senza dubbio la sua sicura non ultimazione ed in proposito va altresì ribadito che in tema di prescrizione, grava sull'imputato, che voglia giovarsi di tale causa estintiva del reato, l'onere di allegare gli elementi in suo possesso dai quali poter desumere la data di inizio del decorso del termine, diversa da quella risultante dagli atti (Sez. 3, n. 27061 del 05/03/2014 Rv. 259181 - 01 Laiso).

Inoltre, non basta una mera e diversa affermazione da parte dell'imputato a fare ritenere che il reato si sia realmente estinto per prescrizione e neppure a determinare l'incertezza sulla data di inizio della decorrenza del relativo termine con la conseguente applicazione del principio «in dubio pro reo», atteso che, in base al principio generale per cui ciascuno deve dare la dimostrazione di quanto afferma, grava sull'imputato che voglia giovarsi della causa estintiva, in contrasto con quanto già risulta in proposito dagli atti di causa, l'onere di allegare gli elementi in suo possesso, dei quali è il solo a potere concretamente disporre, per determinare la data di inizio del decorso del termine di prescrizione (cfr. in motivazione Sez. 3, n. 19082 del 24/03/2009 Rv. 243765 - 01 Cusati;

Sez. 3, Sez. 3, n. 10562 del 17/04/2000 Rv. 217575 - 01 Fretto; sez 3 n. 11221 del 18/09/1997 Rv. 209983 - 01 Masullo P). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così