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Ordinanza — n. 10109/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10109/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10109/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STEFANELLI DANIELE nato a CERIGNOLA il 22/06/1989 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto da Stefanelli Daniele con cui si deducono vizi di motivazione è inammissibile; la Corte di appello pur dichiarando preliminarmente la inammbigbilità del gravame ha evidenziato la genericità dei motivi di appello e ha anche escluso la asserita - in quella sede - tenuità del fatto a fronte dell'ammontare nient'affatto ridotto delle imposte evase.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10109/2025 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STEFANELLI DANIELE nato a CERIGNOLA il 22/06/1989 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto da Stefanelli Daniele con cui si deducono vizi di motivazione è inammissibile; la Corte di appello pur dichiarando preliminarmente la inammbigbilità del gravame ha evidenziato la genericità dei motivi di appello e ha anche escluso la asserita - in quella sede - tenuità del fatto a fronte dell'ammontare nient'affatto ridotto delle imposte evase.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione elusione fiscale esenzioni all'importazione e all'esportazione ricupero d'imposta differimento dell'imposizione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STEFANELLI DANIELE nato a CERIGNOLA il 22/06/1989 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto da Stefanelli Daniele con cui si deducono vizi di motivazione è inammissibile; la Corte di appello pur dichiarando preliminarmente la inammbigbilità del gravame ha evidenziato la genericità dei motivi di appello e ha anche escluso la asserita - in quella sede - tenuità del fatto a fronte dell'ammontare nient'affatto ridotto delle imposte evase.

Rispetto a tale motivazione il ricorso appare generico atteso che da una parte non si contestano specificamente i rilievi di indeterminatezza dei motivi attraverso la illustrazione precisa degli stessi e nel contempo si lamenta la mancata analisi dei medesimi sempre evitando ogni relativa illustrazione ma piuttosto ammettendo che gli stessi siano stati "succintamente" motivati sempre evitando qualsiasi specifica illustrazione in proposito. Nonostante il noto principio per cui in tema di ricorso per cassazione, la censura di omessa valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame onera il ricorrente della necessità di specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo negletto al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3 - , n. 8065 del 21/09/2018 (dep. 25/02/2019 ) Rv. 275853 - 02 Consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così decis