Italian court dismisses appeal for being overly generic and lacking specific factual or legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Laudante Enrico inadmissible due to a lack of specificity in the grounds raised. The appellant's arguments were deemed abstract evocations that failed to provide precise factual or legal references to support claims regarding liability or procedural defects. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to bear the litigation costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal must be specific, requiring clear identification of the contested passages and precise elements supporting the censure; generic or abstract arguments without specific references to facts or law render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAUDANTE ENRICO nato a AVERSA il 17/06/1980 avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto da Laudante Enrico che ha presentato note difensive, è inammissibile siccome assolutamente rivalutativo nella proposizione delle ragioni che avrebbero dovuto giustificare una decisione diversa in punto di responsabilità e del tutto generico in ordine ai restanti motivi, siccome articolati mediante mere evocazioni astratte e evitando precisi riferimenti sia in fatto che in diritto a supporto delle tesi sostenute così come ogni precisa e puntuale individuazione dei passaggi motivazionali assunti come deficitari ed ai presunti vizi.
Si ricorda che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. tra le altre, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586;
Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i