Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific factual and legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Mario Allocca's appeal against the Naples Court of Appeal inadmissible. The court found the appeal generic, lacking specific references to the lower court's reasoning or factual elements supporting alleged defects. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to specify the exact points of the decision under attack and the factual or legal grounds supporting the censure, thereby preventing the reviewing court from exercising its supervisory power.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLOCCA MARIO nato a TORRE ANNUNZIATA il 18/01/1972 avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto da Allocca Mario è inammissibile siccome assolutamente generico nella proposizione delle ragioni che avrebbero dovuto giustificare una decisione diversa, in quanto privo di riferimenti tanto a specifici passaggi motivazionali assunti come deficitari quanto alle ragioni di fatto e diritto a supporto di presunti vizi.
Si ricorda che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. tra le altre, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586;
Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 18