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Ordinanza — n. 10102/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10102/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10102/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASALA GIAN LUIGI nato a QUARTU SANT'ELENA il 17/08/1965 avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto da Masala Gian Luigi con riguardo al reato ex art. 81 cpv. c.p. 2 del D.L. 463/83 è inammissibile atteso che non si tiene conto dell'ampia motivazione con cui si è spiegata la deliberata scelta del ricorrente di omettere i versamenti optando piuttosto per il pagamento di stipendi e di spese e della assenza di prescrizioni impositive dell'asserito ruolo sostitutivo dell'INPS nel riscuotere crediti e si insiste piuttosto per una unilaterale rivalutazione dei fatti inammissibile in questa sede. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10102/2025 — snpen · Corte di Cassazione: di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto da Masala Gian Luigi con riguardo al reato ex art. 81 cpv. c.p. 2 del D.L. 463/83 è inammissibile atteso che non si tiene conto dell'ampia motivazione con cui si è spiegata la deliberata scelta del ricorrente di omettere i versamenti optando piuttosto per il pagamento di stipendi e di spese e della assenza di prescrizioni impositive dell'asserito ruolo sostitutivo dell'INPS nel riscuotere crediti e si insiste piuttosto per una unilaterale rivalutazione dei fatti inammissibile in questa sede. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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contributi di previdenza impagati esenzione dal pagamento dei contributi disoccupazione imputabile a colpa dell'assicurato deducibilità dei contributi di mantenimento arretrati di salario rendita di invalidità retroattiva
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASALA GIAN LUIGI nato a QUARTU SANT'ELENA il 17/08/1965 avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto da Masala Gian Luigi con riguardo al reato ex art. 81 cpv. c.p. 2 del D.L. 463/83 è inammissibile atteso che non si tiene conto dell'ampia motivazione con cui si è spiegata la deliberata scelta del ricorrente di omettere i versamenti optando piuttosto per il pagamento di stipendi e di spese e della assenza di prescrizioni impositive dell'asserito ruolo sostitutivo dell'INPS nel riscuotere crediti e si insiste piuttosto per una unilaterale rivalutazione dei fatti inammissibile in questa sede. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 18.10.2