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Ordinanza — n. 10101/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10101/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10101/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAN ZHONGCUI nato il 27/06/1976 avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto da Lan Zhongcui con riguardo al reato ex art. 5 del Dlgs. 74/2000 è inammissibile atteso che non si tiene conto del termine decennale di prescrizione conseguente alla riforma. Infatti, nel caso in esame si applica la disciplina prevista dall'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 e quindi è contemplata l'elevazione di un terzo dei termini ordinari di prescrizione ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del medesimo d.lgs. Inoltre, all'epoca della pubblicazione della sentenza impugnata del 13.2.2024 neppure sarebbe decorso il termine più breve rappresentato dalla ricorrente, posto che è inammissibile in sede di legittimità la mera rivendicazione - come nel caso in esame - di un termine di prescrizione decorso dopo la sentenza di appello impugnata.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 10101/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del tr ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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dazi doganali non pagati condono delle spese procedurali termini di ricorso tempestività tributaria contenzioso tributario ritardo ingiustificato dell'azione penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAN ZHONGCUI nato il 27/06/1976 avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto da Lan Zhongcui con riguardo al reato ex art. 5 del Dlgs. 74/2000 è inammissibile atteso che non si tiene conto del termine decennale di prescrizione conseguente alla riforma. Infatti, nel caso in esame si applica la disciplina prevista dall'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 e quindi è contemplata l'elevazione di un terzo dei termini ordinari di prescrizione ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del medesimo d.lgs. Inoltre, all'epoca della pubblicazione della sentenza impugnata del 13.2.2024 neppure sarebbe decorso il termine più breve rappresentato dalla ricorrente, posto che è inammissibile in sede di legittimità la mera rivendicazione - come nel caso in esame - di un termine di prescrizione decorso dopo la sentenza di appello impugnata.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del tr ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna :1g ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 18