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Ordinanza — n. 10100/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 10100/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10100/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IBRAHIMOVIC LENKA nato a ROMA il 11/08/2000 avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto da Ibrahimovic Lenka è inammissibile siccome nuovo in quanto non dedotto con atto di appello posto che dal riepilogo dei motivi di gravame, rimasto incontestato e pertanto da ritenersi corretto, secondo consolidata giurisprudenza sul punto, emerge che si rivendicava solo l'applicabilità dell'art. 131 bis c.p. e l'eccessività del trattamento sanzionatorio con mancata applicazione delle attenuanti generiche. .

Regesto Legislator

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art. 131 bis c.p; Ordinanza — n. 10100/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 131 bis c.p. e l'eccessività del trattamento sanzionatorio con mancata applicazione delle attenuanti generiche. .

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali introduzione di nuove restrizioni riduzione del divieto d'entrata impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IBRAHIMOVIC LENKA nato a ROMA il 11/08/2000 avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Il ricorso proposto da Ibrahimovic Lenka è inammissibile siccome nuovo in quanto non dedotto con atto di appello posto che dal riepilogo dei motivi di gravame, rimasto incontestato e pertanto da ritenersi corretto, secondo consolidata giurisprudenza sul punto, emerge che si rivendicava solo l'applicabilità dell'art. 131 bis c.p. e l'eccessività del trattamento sanzionatorio con mancata applicazione delle attenuanti generiche. .

Quanto al secondo motivo, esso è genericoi siccome del tutto astratto, a fronte di una motivazione che dà piena contezza delle ragioni della pena e della mancata applicazione delle attenuanti generiche a fronte della violazione di un divieto circoscritto e come tale facilmente rispettabile e della assenza di elementi positivi per vero non dedotti dalla ricorrente. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 18