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Ordinanza — n. 10098/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as merit review and generic, citing lack of new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10098/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal filed by Vivera Omar inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of the first-instance judgment regarding tax evasion and sentencing, but the court found his arguments merely merit-based and generic. Consequently, the court rejected the appeal because the first judge's decision was already fully motivated and based on objective data without new evidence.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 62 bis c.p.: Appeals that merely re-evaluate the merits of a fully motivated decision or are generic in their complaints are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Inadmissible Appeal Merit Review Prohibition Tax Evasion Sentencing Generic Complaint Rejection inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan dazi doganali non pagati detrazioni e rimborsi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 62 bis c.p.
Anche il secondo motivo, sul trattamento sanzionatorio e all'art. 62 bis c.p.
art. 62 bis c.p
Anche il secondo motivo, sul trattamento sanzionatorio e all'art. 62 bis c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIVERA OMAR nato a CATANIA il 07/09/1970 avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NOVIELLO; Rilevato che il ricorso proposto da Vivera Omar è inammissibile: quanto al primo motivo esso appare meramente rivalutativo del merito a fronte di una coerente motivazione che facendo anche propria la motivazione del primo giudice valorizza i dati oggettivi, la dichiarazione del modello Unico 2008, la ricevuta di restituzione di contabilità da parte del pregresso consulente Pazienza e l'inverosimiglianza delle giustificazioni addotte dal ricorrente dimostrative piuttosto di malafede quanto al mancato rinvenimento di documentazione richiesta dagli operanti.

Anche il secondo motivo, sul trattamento sanzionatorio e all'art. 62 bis c.p. è inammissibile, siccome generico nella doglianza proposta e teso a rivalutare le decisioni del giudice pienamente motivate circa la applicazione, in misura non totale, della riduzione per le attenuane circa la misura della pena a fronte della gravità dei fatti per la notevole entità della imposta evasa. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/10/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente